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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 COSTITUZIONE
E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata "L’ISOLA CHE NON C’E’ – ONLUS".
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentano alla compagine associativa di prenderne attivamente parte.
La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 2 SEDE
L’Associazione ha sede a Cassina Rizzardi (CO) in via Lambertenghi n. 168.
Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può istituire/sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città della regione Lombardia .
L’Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi da parte del Consiglio Direttivo, ad altre associazioni od enti quando questi abbiano affinità al conseguimento dei fini sociali.
ART. 3 MODIFICHE ALLO STATUTO
Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, da adottarsi a maggioranza dei voti degli aderenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli Associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà di essi.
ART. 4 OGGETTO E SCOPO
L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro neanche indiretto e, nel rispetto delle proprie finalità di solidarietà sociale, persegue lo scopo dell’integrazione dei disabili in ogni settore della vita sociale, particolarmente nel lavoro e nel tempo libero, della valorizzazione della loro dignità e del loro diritto ad una migliore qualità della vita.
A tal fine l’Associazione:
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Al fine di svolgere le proprie attività l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi tipo di attività culturale e ricreativa oltre a compiere operazioni economiche di natura commerciale e/o produttiva purché marginali.
TITOLO II – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 5 IL PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:-
Dal fondo dotazione iniziale costituito dai versamenti dei fondatori
Dai contributi versati dagli Associati al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità
Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
Da beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite:-
Dai contributi degli aderenti
Da contributi dei privati
Da contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche
Da contributi di organismi internazionali
Da donazioni e lasciti testamentari
Da rimborsi derivanti da convenzioni
Da entrate derivanti da attività commerciali e/o produttive purché marginali
Da fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, quindi neppure in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dell’Associato, può pertanto darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce l’eventuale quota di versamento una tantum da effettuarsi all’atto dell’adesione e la quota associativa annuale; è comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli dovuti.
ART. 6 IL BILANCIO
L’esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell’anno appena concluso ed il bilancio preventivo dell’anno in corso.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione degli Associati
TITOLO III – ADERENTI
ART. 7 GLI ASSOCIATI
Sono Associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendo le finalità dell’Associazione, si impegnano per realizzarle, versando all’atto dell’ammissione l’eventuale quota una tantum e la quota associativa annuale stabilite dal Consiglio Direttivo.
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ART. 8 ADESIONE
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad osservarne lo Statuto ed eventuale Regolamento.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento.
Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti gli Associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
L’adesione all’Associazione comporta per l’Associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea.
Gli aderenti hanno inoltre il diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali e partecipare alle attività da essa promosse.
Gli Associati hanno l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, versare il contributo annuale e contribuire al perseguimento degli scopi dell’Associazione attraverso la partecipazione alle sue attività.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito; agli aderenti potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate.
La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l’Associazione.
ART. 9 RECESSO
L’Associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione da inviarsi al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A.R.; tale recesso ha efficacia dalla data di ricevimento di detta comunicazione.
ART. 10 ESCLUSIONE
In caso di inadempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Associazione, mancato pagamento della quota annuale, inosservanza delle disposizioni contenute nello Statuto e/o nell’eventuale Regolamento interno, nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, l’Associato può essere escluso dall’Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, ratificata dall’Assemblea, fermo restando quanto previsto dall’art. 7, III comma.
L’esclusione deve essere comunicata all’Associato a mezzo lettera raccomandata A.R. ed avrà efficacia dalla data di ricevimento di detta comunicazione.
TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 11 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:-
L’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
ART. 12 ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti gli Associati ed è organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea si riunisce per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
Essa inoltre:
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L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli Associati o 1/3 dei Consiglieri, mediante comunicazione scritta contenente l‘indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e l’ordine del giorno.
Tale comunicazione dovrà essere inviata a tutti gli Associati nelle modalità ritenute più opportune.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art.21 del codice civile.
Tutti gli Associati hanno diritto ad intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto.
Ogni associato ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative.
Ogni associato può rappresentare con delega scritta un solo altro Associato.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nell’Assemblea.
In caso di votazioni l’Assemblea provvederà alla nomina degli addetti al conteggio.
Delle riunioni dell’Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede.
ART. 13 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente.
Il Consiglio Direttivo viene eletto fra gli Associati e resta in carica per la durata di tre anni.
I Consiglieri sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione nominando il primo fra i non eletti nelle votazioni.
Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e uno o più Vicepresidenti, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo nonché deliberare circa l’ammontare delle quote sociali.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e, in mancanza di entrambi, dal più anziano in età dei presenti.
Il Presidente nomina di volta in volta il Segretario.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazioni, fermo restando le competenze demandate all’Assemblea per legge o per Statuto.
Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivo e consuntivo ed alla loro presentazione all’Assemblea, all’assunzione dei dipendenti ed alla nomina dei collaboratori strettamente necessari per la continuità della gestione, determinandone la retribuzione.
E’ compito del Consiglio Direttivo predisporre l’eventuale Regolamento per il funzionamento dell’Associazione.
Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio Direttivo, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
ART. 14 IL PRESIDENTE
Il Presidente e in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente in caso di urgenza può esercitare i poteri del consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dell’eventuale Regolamento, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
TITOLO V – RESPONSABILITA’
ART. 15 RESPONSABILTA’ E ASSICURAZIONE
L’Associazione risponde solo con i propri beni di eventuali danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati, fermo restando le responsabilità di cui all’art. 38 del codice civile.
L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, ove non già previsto per legge, può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 16 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza di tre quarti degli aderenti riuniti in Assemblea Straordinaria.
In caso di scioglimento per qualunque causa l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
ART. 17 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli Associati, ovvero tra gli Associati e l’Associazione, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, verrà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due di comune accordo, o in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio Notarile di Como su istanza della parte più diligente, che giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, nel più breve tempo possibile.
Qualora una delle parti ne faccia richiesta, la decisione della controversia stessa sarà deferita alla autorità giudiziaria ordinaria competente per legge.
Sono in ogni caso escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.
ART. 18 LEGGE APPLICABILE
Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve fare riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
IL PRESENTE STATUTO SI COMPONE DI 6 FOGLI SOLO FRONTE, CONTIENE 6 TITOLI E 18 ARTICOLI